In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
La liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come richiamata in sede extracontrattuale dall’art. 2056 c.c., è ammessa ove il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, e non anche nelle ipotesi in cui un danno sia addirittura incerto nella sua stessa sussistenza.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Il disconoscimento della scrittura privata onera la parte che l'ha prodotta di proporre istanza di verificazione, dovendosi ritenere, in difetto, che non intende avvalersi del documento, con la conseguenza che il giudice non può tenerne conto.
In caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti.
Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 c.c., non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Il principio di affidamento (artt. 1188 e 1189 c.c., con riguardo al pagamento effettuato al creditore apparente) è basato sul postulato della univocità ed inequivocabilità dell’apparenza del soggetto che è indicato da taluna delle parti contrattuali quale soggetto autorizzato a ricevere la prestazione cui è obbligato l’altro contraente (adjectus solutionis causa nel diritto romano).
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, I, L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Dall'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che detti interessi (moratori) non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..
La previsione del versamento di una somma a titolo di caparra, sebbene più congeniale al contratto preliminare, non è incompatibile col contratto definitivo, quando l'esecuzione di una prestazione sia differita ad un momento successivo alla conclusione del contratto medesimo.
La sottoscrizione di un documento avente i caratteri della scrittura privata vale dì per sè, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., ad ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendente-mente dal fatto che la dichiarazione non sia stata redatta dal sottoscrittore. Ove la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosca la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dalla parte che l'ha sottoscritta, restando a carico di quest'ultima l'onere di far valere l'abusivo riempimento del foglio firmato (totalmente o parzialmente) in bianco, mediante la proposizione della querela di falso ove si assuma che il riempimento è avvenuto absque pactis, ovverosia in mancanza di un preventivo accordo in ordine al contenuto da conferire alla scrittura, ed in via di semplice eccezione ove si assuma invece che il riempimento ha avuto luogo contra pacta, cioè attribuendo alla scrittura un contenuto difforme da quello preventivamente concordato.
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